Il sistema tributario italiano prevede una serie di agevolazioni fiscali per coloro che
effettuano donazioni a favore di determinati enti di particolare rilevanza sociale. Negli
ultimi anni il legislatore ha ampliato tali agevolazioni con l’obiettivo di dare un maggiore
impulso alle donazioni effettuate agli enti non profit.
CHI PUO DONARE
Persone fisiche soggette all’IRPEF (Imposta sul reddito delle società) e cioè lavoratori
dipendenti e assimilati, esercenti arti e professioni, soci di società di persone e capitali,
ecc.
• Persone giuridiche soggette all’IRES (Imposta sul reddito delle persone giuridiche).
Società per azioni.
• Società in accomandita per azioni.
• Società responsabilità limitata.
• Società cooperative Società di mutua assicurazione.
• Enti pubblici o privati diversi dalle società (persone giuridiche, associazione non
riconosciute, consorzi).
• Società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio
dello Stato.
COSA SI PUO’ DONARE
Sono possibili donazioni:
• in denaro: In caso di erogazioni di denaro il donante deve evitare donazioni in contanti e
utilizzare uno dei seguenti mezzi di pagamento, che consentono di avere una “traccia” del
pagamento eseguito, ovvero bonifico bancario e postale, assegno circolare o assegno
bancario non trasferibile, carta di credito o carta di debito, carte prepagate, versamento
con bollettino postale.
• in natura: Le donazioni in natura si riferiscono a beni di proprietà, beni alla cui produzione
o scambio e diretta l’attività d’impresa, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, prestazioni
di lavoro. La disciplina delle donazioni in natura ricalca quella delle donazioni in denaro. Ai
fini della rilevazione dei limiti di deduzione o detrazione si deve prendere in considerazione
il valore normale del bene, inteso come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato
per i beni della stessa specie o similari in condizione di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati. Ove
non sia possibile desumere il valore del bene sulla base di criteri oggettivi, gli eroganti
potranno ricorrere alla stima di un perito.
QUANTO SI PUO’ DEDURRE O DETRARRE
Innanzitutto non bisogna confondere il termine “deduzione” con “detrazione”. A questo
proposito e necessario premettere che l’imposta che un soggetto deve versare allo Stato
viene calcolata applicando un’aliquota (percentuale) al reddito. Pertanto per ridurre
l’imposta e possibile ridurre il reddito oppure l’imposta stessa. La deduzione consiste nella
possibilità di ridurre il reddito imponibile in relazione ad una particolare spesa, con
conseguente beneficio in termini di tassazione. La detrazione è un’agevolazione
consistente nella possibilità di sottrarre determinate somme dall’imposta dovuta. In merito
alle erogazioni liberali l’ordinamento italiano prevede alcune agevolazioni fiscali riservate
ai soggetti che le effettuano.
In particolare si fa riferimento agli artt. 15 e 100 del DPR 917/86 Testo unico delle imposte
sui redditi (TUIR) aggiornati e all’art. 83 del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117. Le agevolazioni
previste non sono cumulabili e sono alternative, cioè è lasciata facoltà al contribuente di
scegliere quale disposizione applicare e tale scelta deve rimanere ferma per tutto il
periodo d’imposta.
Sulla base delle norme attuali in quanto Associzione di Promozione Sociale iscritta
in Artes con determinazione n. G06776 e in attesa di essere iscritta nel RUNTS nella
sezione “APS” in quanto Ente del Terzo Settore non commerciale ai sensi dell’art.
79 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 e in quanto le liberalità ricevute sono impiegate
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono vigenti le
seguenti regole fiscali:
1. Donatori Persone fisiche:
a) detrazione 30% sulle somme in denaro o liberalità in natura erogate entro il limite
di euro 30mila;
b) deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato con la possibilità di
riportare l'eventuale eccedenza nelle dichiarazioni successive, ma non oltre la
quarta.
2. Donatori Società ed enti:
a) deduzione fino al 10% del reddito complessivo dichiarato con la possibilità di
riportare l'eventuale eccedenza nelle dichiarazioni successive, ma non oltre la
quarta.